Home Territorio Enogastronomia Info Eventi Soci Contatti Benvenuto

 

TRASPARENZA  SOCI

 

 

Direttivo

 

  Chi Siamo

 

 

 

 

Statuto

 

  Lo Statuto della Pro Loco di Oliena

 

 

 

U.N.P.L.I.

 

  Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia

 

STATUTO

 

(Stampa)

L’anno duemilaquindici, addì 11 del mese di febbraio alle ore 18,00 in Oliena e nella sede del “Museo del Fazzoletto” sita in Via Enrico Berlinguer, si è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere l' Adozione del nuovo Statuto sociale.

Constatato che l’Associazione è stata costituita con atto numero 70145 di Repoertorio redatto dal Notaio in Nuoro Dott. Bartolomeo Serra il 29 aprile 1968 e registrato il 2 maggio 1968, l’Assemblea straordinaria decide di adottare il nuovo Statuto ritenendo di dover adeguare lo stesso alle norme contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 47/22 del 25/11/2014.

Registrato a Nuoro il 25-02-2015

 

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

 

Art. 1 - Costituzione

Nel Comune di OLiena, Provincia di Nuoro, è costituita una Associazione Turistica “Pro Loco” denominata “Pro Loco di Oliena” con sede legale in Oliena, Via Enrico Berlinguer sn.

 

Art. 2 - Caratteristiche

La Pro Loco di Oliena è un’associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, tradizionali, folcloristiche, sociali enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale.

 

Art. 3 – Durata e limiti giurisdizionali

La durata della “Pro Loco di Oliena" è illimitata ed i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del Comune di Oliena. Comunque, esclusivamente per l’eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche al di fuori del territorio comunale in cui è costituita, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco coinvolte nei progetti e/o interventi, ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Loco, con i Comuni interessati.

 

Art. 4 – Compiti e obiettivi

L’Associazione ha il compiuto primario di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località. In particolare essa deve:

-  Favorire l’aggregazione degli attori presenti nel territorio (Enti, Albergatori, Esercenti, Operatori

   Economici, ecc.) che hanno interesse allo sviluppo della località;

-  Assumere o promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione

   delle risorse turistiche locali, a richiamare ospiti ed a favorirne le condizioni di soggiorno;

-  Promuovere, attuare e coordinare manifestazioni ed iniziative di interesse turistico;

-  Assistere i turisti;

-  Svolgere attività intesa a richiamare l’attenzione delle competenti Autorità su specifici problemi locali

   la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente, un beneficio alle attività turistiche locali;

-  Sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

-  Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso

   attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte

   turistiche specifiche per la terza età, proposte per la realizzazione di spazi sociali destinati

   all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie

   componenti della comunità locale finalizzate anche alla eliminazione di eventuali sacche di

   emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per

   l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori

   del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero) riattivare un

   collegamento con le persone che sono emigrate.

Può, inoltre:

-  Istituire un apposito ufficio di informazioni turistiche che sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta

   verbale o scritta, che riguardi il turismo nella località e in Sardegna e di fornire ai viaggiatori ed ai

   turisti tutte quelle notizie di cui possono aver bisogno per la scelta dell’eventuale   soggiorno  o 

   itinerario,  quali indirizzi, tariffe, orari, programmi ecc.;

-  Pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali

   riguardanti le iniziative e le proposte turistico culturali;

-  Aprire e gestire un Circolo ricreativo per Soci.

 

Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il patrimonio della Pro Loco di Oliena è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.

La Pro Loco di Oliena trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:

-  Dalle quote associative annualmente stabilite e/o contributi straordinari degli associati;

-  Dai contributi dei privati;

-  Dai rimborsi derivanti da convenzioni;

-  Dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al

   sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

-  Dai contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

-  Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

-  Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

   attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

   sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-  Da ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della L. n. 383/2000.

 

Fermo restando che l’adesione alla Pro Loco di Oliena non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

Le quote associative e le elargizioni di cui al comma 2 del presente articolo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabile ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato.

 

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e,segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione

trasmissibili a terzi, né successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale. I soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici dovranno essere destinati ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all’Ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l’Associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini di utilità sociale.

 

Art. 6 – Soci

Possono essere soci della Pro Loco di Oliena tutte le persone fisiche, anche non residenti, che godano del diritto di voto ai sensi dell’art. 48 della Costituzione, e le persone giuridiche che siano comunque interessati allo sviluppo dell’industria turistica.

I soci si dividono in ordinari, benemeriti e sostenitori;

Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei Soci.

Sono soci benemeriti coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. Risultano dall’elenco generale dei soci.

Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono al supporto dell’Associazione a mezzo di specifici apporti o contribuzioni. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono dare l’adesione per iscritto.

Sulle ammissioni di nuovi soci decide il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco.

Eventuali cause di non ammissione, limitate alla mancanza di requisiti civili e politici, dovranno essere motivate agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Non possono essere accettati nuovi soci nei 90 giorni precedenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

Tutti i soci, tranne i soci sostenitori, al momento dell’Assemblea hanno diritto di voto e di essere eletti componenti nei diversi organismi. Per l’elezione negli organismi sociali, occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno 12 mesi alla data di svolgimento dell’Assemblea elettiva.

Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione e frequentarne i locali nonché ad usufruire del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita o riservata ai soci offerta dall’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di:

Rispettare lo Statuto ed i regolamenti;

Versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco

Non operare in concorrenza e/o contro l’attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, e per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di indegnità del Socio per incompatibilità con l’attività dell’Associazione o in caso di indegnità per attività pregiudizievole alla Pro Loco. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

 

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

 

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

-  L’Assemblea Generale dei Soci;

-  Il Consiglio di Amministrazione;

-  Il Presidente;

-  Il Revisore dei Conti;

-  Il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 8 – Assemblea Generale di Soci

I Soci sono convocati due volte l’anno dal Presidente in Assemblea Generale ordinaria (per l’approvazione del Bilancio di previsione e per l’approvazione del Bilancio consuntivo) e tutte le volte che occorre, in forma straordinaria mediante avviso, almeno 8 giorni prima, possibilmente a domicilio e sempre con manifesto affisso all’esterno della Sede ed all’Albo del Municipio e con altra forma di pubblicità locale.

Per l’elezione delle cariche sociali l’Assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato.

In sede “ordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo,è valida qualunque sia il numero degli aventi diritti di voto.

 

Sia in  prima  convocazione che in seconda convocazione

l’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

In sede “straordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza

Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. È vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

Normalmente l’Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti.

 

Art. 9 – Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

-  in sede “ordinaria”

-  Provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei Conti, ivi compreso quello supplente

    ed il Collegio dei Probiviri;

-  Fissare, su proposta del Consiglio di AmministraZione l’entità delle annuali quote associative;

-  Delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

-  Approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

-  Deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di

   fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla 

   Legge e dal presente Statuto.

-  Deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e relative variazioni:

-  Deliberare su ogni altro argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di

   Amministrazione;

 

in sede “straordinaria”

-  deliberare sulle modifiche del presente Statuto.

-  deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

-  deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal

   Consiglio di  Amministrazione.

 

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati mediante affissione nella Sede Sociale.

 

Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione

I Membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di sette, sono eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto; l’Assemblea elegge i due rappresentanti del Comune che faranno parte del Consiglio di Amministrazione (dei quali almeno uno appartenente alla minoranza consiliare).

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla sostituzione con il primo o con i successivi dei non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell’Assemblea.

In mancanza l’Assemblea provvederà alla relativa elezione.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 30 giorni l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

 

Art. 11 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie  non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima.

Il Consiglio in particolare:

- delibera sulla convocazione dell’Assemblea dei Soci;

- studia i problemi locali;

- delibera circa l’indirizzo e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

- predispone il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo con le relative relazioni da sottoporre   

  all’Assemblea;

- autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all’altro del fondo di riserva;

- delibera sull’acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;

- delibera sulle liti attive e passive;

- delibera sull’eventuale gestione del personale retribuito;

- delibera, con decisione motivata ed entro 60 giorni dalla presentazione, sulle eventuali cause di non

  ammissione di uovi Soci nell’Associazione;

- autorizza i prelevamenti dal fondo di riserva e, in caso di improrogabile necessità, variazioni di

  bilancio nei limiti di un importo complessivamente non superiore ad un quarto del totale generale del

  bilancio originariamente approvato dall’Assemblea.

 

Le deliberazioni consiliari relative a detti prelevamenti e variazioni di bilancio sono sottoposte all’Assemblea Generale nella sua prima seduta utile, per conoscenza e per ratifica. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente o quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati ai Consiglieri con lettera, a mezzo posta elettronica certificata e posta elettronica normale su richiesta dell’interessato, almeno 5 giorni prima della riunione.

Gli avvisi devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e l’ordine dei lavori. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l’urgenza, chiedendo l’immediata trattazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

 

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, viene considerato decaduto ed alla sua sostituzione si provvede ai sensi del precedente art. 10. Avverso il provvedimento di decadenza può essere presentato ricorso, entro i primi 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Consigliere anziano.

Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell’Associazione non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali.

In particolare:

sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, compie gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione;

in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato.

 

Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

Cura la predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi alla Assemblea dei Soci corredando detta documentazione da idonee relazioni.

Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne – per iscritto – tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, competente ad esprimersi –a maggioranza- circa l’accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l’ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le sue incombenze di ordinaria amministrazione.

 

Art. 13 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei  Conti  effettivo  e  quello  supplente, scelti anche tra i non Soci, sono eletti dall’Assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e durano in carica 4 anni.

Il Revisore vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione, esamina periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale, redigendo ogni volta apposito verbale.

Esamina in particolare, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, formulando in proposito, relazione che deve essere letta all’Assemblea dei Soci; esegue anche verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budget approvati.

Il Revisore partecipa di diritto alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

 

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e vengono eletti dall’Assemblea dei Soci.

L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri nomina tra i membri effettivi il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli Soci, tra gli Organi sociali, tra gli Organi sociali ed i Soci.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.

 

I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.

I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente della Pro Loco.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

 

Art. 15 – il Segretario

Il Segretario eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno,svolge le funzioni di verbalizzazione delle

adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea, delle sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché il registro degli aderenti all’Associazione.

 

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

 

Art. 17 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario comincia con il primo gennaio e termina il 31 dicembre

 

Art. 18 – Bilanci e contabilità

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, dovranno essere presentati all’Assemblea per l’approvazione, rispettivamente entro il 30 novembre dell’anno in corso ed il 31 gennaio dell’anno successivo.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il servizio di cassa dell’Associazione verrà tenuto mediante conto corrente bancario o postale.

Ogni operazione dovrà essere annotata su apposito registro vidimato dal Revisore dei Conti.

 

Art. 19 – Modificazione dello Statuto

Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea Generale dei Soci secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente statuto e comunicata all’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, alla Presidenza della Regione competente sul Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

 

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento della Pro Loco non potrà essere deliberato che dall’Assemblea Generale dei Soci riuniti in sede “straordinaria” secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Statuto.

La deliberazione di scioglimento contempla la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente in materia e salvo destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione  che  operi  a  fini  di  utilità sociale, escludendo

pertanto qualsiasi riparto tra i soci.

 

Art. 21 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

L’anno duemilaquindici, addì 11 del mese di febbraio alle ore 18,00 in Oliena e nella sede del “Museo del Fazzoletto” sita in Via Enrico Berlinguer

 

 

***

 

 

Aggiornato al 31 Marzo  2014 , secondo la legge 383/2000, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 4/12/1997 n. 460 e sulla normativa dei Circoli Pro Loco-UNPLI.

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Registrato a Nuoro il 25-02-2015

 

 

 
Home Enogastronomia   Info Eventi Soci  Contatti  

Benvenuto

Territorio

Utilità

Museo del fazzoletto

Comune di Oliena

Facebook

Forum

 

Documenti

Immagini

Prodotti

Iniziative

Associazioni

Artigiani

 

Utilità

Numeri utili

Territorio

Attività

Documenti

Cronache di Aristeo

Direttivo

Statuto

UNPLI Pro Loco

Pro Loco

Tesseramento

Trasparenza

Il Logo

Sezione Giovani

Vocabolario Olianese

 

 
 

 Oggi :      

Copyright © INTERMEDIAZIONE - Aggiornamento 12- 2011